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Riforme, Leoni presenta progetto di legge: “Inutile inseguire Renzi. Serve Assemblea costituente per avere un buon risultato in tempi certi”

“Bisogna riformare la nostra Carta costituzionale. Sono tutti d’accordo. Inutile però inseguire Matteo Renzi per avere un senato non più eletto dai cittadini ma nominato da altri politici. Serve una proposta semplice ma risolutiva che non si limiti a raggiungere solo un risultato ma che porti ad un ‘buon risultato’in tempi certi. Il mezzo è eleggere un’Assemblea costituente. Non c’è nessuna tattica dilatoria in questa proposta perché sarebbe un’Assemblea di 75 membri eletta a suffragio universale, in carica per soli nove mesi, non prorogabili, con il compito di approvare il testo della nuova Costituzione della Repubblica. Una proposta che pone l’esigenza di riformare le istituzioni democratiche non con qualche aggiunta o correzione estemporanea, ma con un nuovo patto di identità condiviso. Sono le regole fondamentali che tracceranno il nostro prossimo futuro e che daranno un nuovo senso alla nostra identità nazionale al nostro essere italiani, non si possono fare a colpi di slides”.

E’ quanto prevede il disegno di legge costituzionale, composto da sette articoli presentato dal Consigliere regionale dell’Emilia Romagna Andrea Leoni (PDL-fi).

“La modalità di voto per selezionare i 75 “costituenti” dovrebbero ricalcare le disposizioni che regolano l’elezione dei membri del Parlamento europeo. Gli eletti dovrebbero essere incompatibili con qualunque incarico pubblico, in particolare con quello parlamentare. All’Assemblea sarebbe assegnato il compito di redigere il testo della nuova Costituzione entro nove mesi. Entro i tre mesi successivi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è previsto un referendum, senza quorum. Se il testo presentato al popolo ottenesse la maggioranza dei voti, sarebbe promulgato dal presidente della Repubblica, entrando immediatamente in vigore. Serve una riforma seria e ponderata della nostra Carta costituzionale e non uno slogan acchiappa voti per la prossima tornata elettorale. L’Assemblea costituente sarebbe un vero e proprio inno alla sovranità popolare. Da ultimo, ma non meno importante, una volta raggiunto il risultato – conclude Leoni – si consentirebbe al Parlamento di varare una legge elettorale che sia coerente con la forma di governo che è stata votata nell’Assemblea costituente e approvata dagli italiani. Sarebbe un salto di qualità davvero importante”

Di seguito il testo del disegno di legge costituzionale

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

“ISTITUZIONE DI UN’ASSEMBLEA COSTITUENTE”

d’iniziativa del Consigliere regionale
Andrea Leoni

“ISTITUZIONE DI UN’ASSEMBLEA COSTITUENTE”

Relazione

E’ sufficiente che un cittadino guardi attentamente al funzionamento del nostro Stato e, anche chi non si interessa di ‘ingegneria costituzionale’, riesce a percepire molto bene la serietà e il livello della crisi che investe le istituzioni italiane.

E’ una situazione che ormai è alla luce del sole e con tutta la sua ingombrante carica di squilibri e inadeguatezze.
Nel corso degli ultimi 30 anni sono stati molteplici e fallimentari gli sforzi parlamentari per tentare di porvi rimedio e a volte si sono utilizzati questi tentativi per altri scopi, in genere elettorali, come se una costituzione fosse uno strumento di lotta politica.
Vista la complessità del tema, e la necessità di procedere alla revisione delle regole con un testo organico e nuovo, e non con semplici aggiunte al vecchio testo costituzionale, che la pratica ha dimostrato essere foriero di distorsioni nel sistema istituzionale; preso atto dell’esigenza di riformare la nostra Carta costituzionale, fatta salva la prima parte, serve quindi una proposta organica, semplice ma risolutiva che non si limiti a raggiungere lo scopo ma che ottenga un buon risultato e non solo ‘il risultato’.

Il mezzo per ottenere il ‘buon risultato’ è eleggere un’Assemblea costituente per la riscrittura del testo costituzionale.
Un’Assemblea composta di 75 membri incompatibili con il mandato parlamentare e con qualunque incarico pubblico, votata con sistema proporzionale puro.
Un’Assemblea che dovrà redigere il testo della nuova Costituzione entro nove mesi. Dopo di che, entro i tre mesi successivi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si terrà un referendum senza quorum. Se il testo presentato al popolo otterrà la maggioranza dei voti a quel punto sarà promulgato dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore nei tempi di legge.
Sono indubbi i vantaggi di questa proposta.
In primo luogo si avrebbe un risultato certo in un tempo altrettanto certo, ovvero nei 9 mesi previsti. Inoltre il testo approvato dall’Assemblea costituente rappresenterebbe un nuovo patto di tutti gli italiani che sarebbero coinvolti in prima persona con l’elezione a suffragio universale e proporzionale dell’Assemblea. Un altro pregio di questa proposta è che i cittadini potranno giudicare il testo con il proprio voto al referendum.
Per quanto riguarda le forze politiche finalmente ci sarebbe l’opportunità di discutere di ‘questioni alte’ passando dalla ‘tattica’ alla ‘strategia’. Una discussione non condizionata dall’attività, dalla durata, dalla composizione del governo o della legislatura. Un confronto di ampio respiro su tutte le ipotesi di riforma che abbiamo udito in questi anni che vanno dal presidenzialismo, al semipresidenzialismo, al premierato, o di sfiducia costruttiva, federalismo, o di mono o bicameralismo.
Da ultimo, ma non meno importante, una volta raggiunto il risultato si consentirebbe al Parlamento di varare una legge elettorale che sia coerente con la forma di governo che è votata nell’Assemblea costituente e approvata dagli italiani.
Serve, quindi, una riforma seria e ponderata della nostra Carta costituzionale e non uno slogan acchiappa voti per la prossima tornata elettorale.
L’Assemblea costituente sarebbe un vero e proprio inno alla sovranità popolare di una comunità che nella sua interezza si pone un obbiettivo, ne discute e decide.
Sarebbe quel nuovo patto di identità condiviso. Quelle regole che tracceranno il nostro prossimo futuro e che daranno un nuovo senso alla nostra identità nazionale, al nostro essere italiani.
Ecco perché sono così importanti gli strumenti per decidere il nostro destino.
Il progetto di legge è composto da sette articoli.
Il primo articolo riguarda l’elezione dell’Assemblea costituente e ne indica in settantacinque i componenti eletti a suffragio universale e ne disciplina la durata in nove mesi, non prorogabili.
Il secondo articolo riguarda la modalità di elezione dell’Assemblea costituente.
Il terzo articolo disciplina l’eleggibilità e le incompatibilità prevedendo che i componenti dell’Assemblea costituente siano incompatibili con qualunque incarico pubblico, in particolare con quello parlamentare.
Il quarto articolo disciplina le modalità di convocazione dell’Assemblea costituente.
Il quinto articolo indica i modi e i tempi di indizione del referendum popolare del testo approvato dall’Assemblea costituente.
Il sesto articolo regola il funzionamento dell’Assemblea costituente.
Il settimo e ultimo articolo indica l’entrata in vigore della presente legge costituzionale.

“ISTITUZIONE DI UN’ASSEMBLEA COSTITUENTE”

Art. 1
(Elezione dell’Assemblea Costituente)

1. È eletta un’Assemblea Costituente, di seguito denominata «Assemblea», a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. L’Assemblea è composta da settantacinque membri ed ha il compito di approvare il testo della nuova Costituzione, garantendo comunque la forma repubblicana e la tutela dei diritti fondamentali della persona.
3. L’Assemblea è eletta da tutti i cittadini, uomini e donne, che alla data delle elezioni hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
4. Sono eleggibili all’Assemblea tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il trentesimo anno di età.
5. L’Assemblea rimane in carica nove mesi, non prorogabili, decorrenti dalla data della sua prima riunione, di cui all’articolo 4.
6. I disegni di legge di revisione costituzionale presentati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in applicazione dell’articolo 138 della Costituzione, sono considerati improcedibili per la durata in carica dell’Assemblea.

Art. 2
(Modalità di elezione)

1. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione, indìce le elezioni dell’Assemblea entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
2. All’elezione dei componenti l’Assemblea si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), ad eccezione del Titolo II, degli articoli 7, 11, comma 4 lettera b), 12, comma 4, terzo periodo, 19, 21, comma 1 numero 1- bis ), 23 comma 2, Titolo VI, articolo 46, Titolo VIII, e articoli 50, 52 e 53. Ogni riferimento al Parlamento europeo è da intendersi come riferito all’Assemblea costituente.
3. Si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).
Art. 3
(Eleggibilità ed incompatibilità)

1. Nel caso in cui le elezioni dell’Assemblea si svolgano contestualmente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a pena di nullità dell’elezione, nessuno può essere candidato all’Assemblea e contemporaneamente alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.
2. Ai candidati all’Assemblea si applicano le stesse cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per i candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
3. I componenti dell’Assemblea, durante lo svolgimento del proprio incarico, non possono:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici e di amministratore di enti locali, anche non elettivi, diversi dal mandato costituente;
b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di rilievo imprenditoriale;
d) esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti;
f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico.

4. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro, che siano stati ammessi come candidati per l’elezione dell’Assemblea, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione. Agli stessi, qualora eletti, si applica la normativa vigente in materia di aspettativa per tutto il periodo di funzionamento dell’Assemblea, di cui al comma 5, dell’art.1, della presente legge.
5. I componenti dell’Assemblea sono soggetti agli adempimenti di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

Art. 4
(Convocazione dell’Assemblea)

1. Con lo stesso decreto di cui all’articolo 2, comma 1, il Presidente della Repubblica convoca la prima riunione dell’Assemblea, non oltre il ventesimo giorno dalla data delle elezioni stesse.
2. La prima riunione dell’Assemblea è provvisoriamente presieduta dal Presidente della Repubblica.
3. Nella prima riunione i componenti dell’Assemblea, a scrutinio segreto, eleggono l’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dell’Assemblea scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 5
(Referendum popolare)

1. Il testo della nuova Costituzione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall’approvazione dell’Assemblea ed è sottoposto a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione, ai sensi del titolo I della legge 25 maggio 1970, n. 352.
2. La legge costituzionale sottoposta al referendum di cui al comma 1, qualora sia stata approvata dalla maggioranza dei voti validi, è promulgata dal Presidente della Repubblica entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum.

Art. 6
(Funzionamento)

1. L’attività e il funzionamento dell’Assemblea sono disciplinati da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Dall’attuazione della presente legge costituzionale non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri concernenti le procedure per l’elezione dell’Assemblea si provvede mediante l’utilizzazione delle risorse assegnate al Ministero dell’interno per lo svolgimento delle elezioni.
3. Le spese di funzionamento dell’Assemblea sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettono a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l’esplicazione delle funzioni dell’Assemblea.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale è promulgata entro quindici giorni dalla data della sua approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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