venerdì, 19 Aprile 2024
14.5 C
Comune di Sassuolo
HomeOrdinanza del Sindaco per contrastare l'abuso di alcol nella zona universitaria di...




Ordinanza del Sindaco per contrastare l’abuso di alcol nella zona universitaria di Bologna

no_alcol_2Il  Sindaco  di  Bologna  Virginio  Merola  ha  firmato una nuova ordinanza contingibile  e  urgente  in  materia  di  sicurezza urbana per contrastare l’abuso  di  alcol  nella  zona  universitaria.  Ordinanza che si inserisce all’interno  del  percorso  del  Patto  di collaborazione per la promozione della “Zona Universitaria Bene Comune”.

Per  prevenire  gli  inconvenienti  e  i  rischi  derivanti  dalla  vendita incontrollata   di   bevande   alcoliche  e  la  dispersione  dei  relativi contenitori,  dal  13  luglio al 15 ottobre 2015, il Sindaco ha disposto la chiusura,  dalle  21  e sino alle 7 del giorno successivo degli esercizi di vicinato  del  settore  alimentare e misto e dei laboratori artigianali del settore  alimentare  ubicati  nelle  vie  e strade del centro storico sotto identificate:

via  Capo  di  Lucca,  via  del  Borgo  di  San Pietro, via Mascarella, via Centotrecento,  via  A.  Bertoloni,  via  De  Rolandis, piazza di Porta San Donato,  via Irnerio, piazza Puntoni, via delle Belle Arti, via del Guasto, via  Castagnoli,  via  delle  Moline,  via  Mentana,  via de’ Facchini, via Marsala,  via  Canonica,  largo Respighi, via Valdonica, via del Carro, via dell’Inferno,  via  de’  Giudei,  vicolo  Mandria,  via  Tubertini, via San Giobbe,  via  San  Simone,  piazza  San  Martino,  piazzetta  Biagi, piazza Rossini,  via  Zamboni, mura Anteo Zamboni, via San Giacomo, via Selmi, via Belmeloro,   via   Vinazzetti,  via  G.C.  Croce,  via  San  Leonardo,  via Sant’Apollonia,   via  dell’Unione,  via  F.  Acri,  largo  Trombetti,  via Vinazzetti,   via  dei  Bibiena,  piazza  Verdi,  via  San  Vitale,  piazza Aldrovandi,   vicolo  Broglio,  vicolo  Leprosetti,  vicolo  Fantuzzi,  via Venturini,  via  Zappoli,  via  Menotti,  via Maroncelli, via Alessandrini, piazza VIII agosto, via Righi e via Petroni.

Nell’elenco  sono  comprese  anche strade attorno a Piazza VIII Agosto così come concordato con Quartiere San Vitale e residenti della zona.

L’ordinanza  prevede  per  tutti  gli  esercizi  di  vicinato  del  settore alimentare  e  misto, per le medie strutture di vendita  e per i laboratori artigianali   alimentari  il  divieto  di  detenere  bevande  alcoliche  di qualsiasi gradazione in qualunque sistema e/o apparecchio di refrigerazione e  raffrescamento presso i locali di esercizio delle attività allo scopo di venderle  in  qualsiasi  contenitore  in  tutto  il  complessivo  orario di apertura  e  per  tutto  il  periodo  di  durata di validità della presente ordinanza.

I  titolari  degli esercizi commerciali e artigianali alimentari ricompresi nelle  vie e strade sopra identificate possono usufruire di deroghe orarie, nel rispetto  di tutte le seguenti prescrizioni:

–  dichiarazione  di  impegno a non detenere nei locali dell’esercizio e di non  vendere  bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi tipo di  contenitore  in  tutto il complessivo orario di apertura e per tutto il periodo di durata di validità della presente ordinanza.

–  obbligo  di  chiusura  entro  il limite massimo consentito dalla vigente disciplina  normativa generale degli orari per gli esercizi di vicinato del settore  alimentare  e  misto  e  laboratori artigianali alimentari ubicati nelle  vie  sopraelencate  come da ordinanze sindacali P.G. n.228958/2012 e

n.168895/2015  del  5  giugno  2015  e  relativi  patti  di  collaborazione sottoscritti con l’Amministrazione Comunale.

La  violazione  delle disposizioni contenute nell’ordinanza è soggetta alla sanzione  amministrativa  pecuniaria da 300 a 500 euro, fatta salva in ogni caso,  in  caso di reiterazioni delle violazioni, l’adozione di ulteriori e specifici provvedimenti ai sensi dell’art.54 T.U.E.L.

L’accertata  inosservanza del divieto di detenere nei locali dell’esercizio e  di  vendere  bevande  alcoliche  di  qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore  in  tutto  il  complessivo  orario  di apertura e per tutto il periodo   di   durata   di  validità  della  presente  ordinanza,  comporta l’automatico  obbligo  di  chiusura dalle ore 21 e sino alle 7 per tutto il restante   periodo   di   validità   dell’ordinanza,  oltre  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 500 euro.

Ora in onda:
________________












Ultime notizie