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Coronavirus, precisate alle associazioni di categoria le disposizioni previste dall’Ordinanza del 22 marzo

E’ stata indirizzata alle principali associazioni di categoria del settore produttivo e commerciale, già incontrate lunedì scorso in videoconferenza, una circolare che ha precisato le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal DPCM 22 marzo 2020 finalizzate a ridurre il rischio di contagio da coronavirus tra la popolazione.

Il provvedimento, tra le altre cose, sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatta eccezione per alcune categorie di imprese.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

1.      Tutte le attività produttive industriali e commerciali elencati nell’allegato 1 del DPCM (art. 1 lettera a);

2.      Tutte le attività che sarebbero sospese ai sensi del citato art. 1, lettera a, possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (articolo 1, lettera c);

3.      Le attività (articolo 1, lettera d) che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al suddetto Allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali (di cui all’ articolo 1, lettera e); le aziende che svolgono tali attività sono tenute a dare comunicazione preventivamente al Prefetto ove è ubicata l’attività produttiva. Nella comunicazione devono indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite;

4.      Le attività professionali non sono sospese ma devono rispettare tutte le misure tese ad evitare il contagio così come previsto dall’art. 1, punto 7 del DPCM del 11.3.2020;

5.      Le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali (di cui alla L. 12.6.1990 n. 146); le imprese che svolgono tali attività non devono effettuare alcuna comunicazione (articolo 1, lettera e);

6.      Le attività che esercitano la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;

7.      Le attività che siano comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

8.      Le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo (articolo 1, lettera g), previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti;

9.      Le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa (articolo 1, lettera h), nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

Per le attività che prevedono la comunicazione alla Prefettura, verrà effettuata una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà essere disposta la sospensione dell’attività laddove non sia ravvisata l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime. E’ bene precisare che per tali casi il DPCM non introduce una forma di preventiva autorizzazione da parte della Prefettura, ma, in un’ottica di snellimento e semplificazione delle procedure, legittima la prosecuzione delle attività consentite sino all’adozione di una eventuale sospensione dell’attività da parte del Prefetto.

E’ necessaria, invece, l’autorizzazione prefettizia per lo svolgimento delle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Nel corso della videoconferenza svoltasi lunedì scorso, le Associazioni di categoria si sono impegnate a fornire agli imprenditori ogni utile indicazione in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.

Ad ogni buon fine, è stato predisposto un apposito modello, reperibile sul sito istituzionale della Prefettura, utilizzabile dagli interessati per l’inoltro delle comunicazioni previste dalla normativa, che si allega.

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