
L’obbligo vige anche per i viaggi effettuati in interscambio, e deve essere assolto prima di prendere posto (o a terra, in caso di utilizzo del servizio ferroviario).
La mancata convalida di un biglietto (eccetto i titoli emessi da macchine a bordo da mostrare al conducente) equivale al mancato possesso del titolo di viaggio e, pertanto, verrà sanzionata sulla base delle norme in vigore. La mancata convalida di un abbonamento in corso di validità comporta comunque una sanzione minima di 6 euro, da pagare entro 5 giorni.

