
La commercializzazione dei funghi freschi spontanei è inoltre soggetta a particolari restrizioni:
i venditori devono superare un esame d’idoneità presso l’AUSL; devono comunicare tale attività al Comune in cui viene svolta; sugli imballaggi (cassette, cestini ecc.) deve essere presente la certificazione di un micologo abilitato; possono essere vendute soltanto le specie di una lista definita dalla Legge Regionale 6/96.
Tra le specie vendibili nella nostra Regione possiamo trovare: Boletus edulis e relativo gruppo (porcino), Cantharellus cibarius (galletto), Craterellus cornucopioides (trombetta dei morti), Morchella (spugnole), Calocybe gambosa (prugnolo), Agaricus campestris (prataiolo), Armillaria mellea (chiodino), Pleurotus ostreatus (orecchione), Macrolepiota procera (mazza di tamburo), Tricholoma terreum (moretta), Amanita caesarea (ovulo buono).
A tutela dei consumatori, si informa che i venditori autorizzati devono esporre sulle confezioni dei prodotti un’etichetta, validata dal micologo certificatore, con le seguenti indicazioni:


