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Bologna, Città 30, TAR: a prescindere da calo vittime, limite illegittimo

"Provvedimento non motiva abbassamento limite velocità strada per strada"



(DIRE) – “A prescindere dai positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti avvenuti nel 2024 e 2025 e delle vittime, cionondimeno l’individuazione delle strade assoggettate al limite di 30 chilometri orari non risulta essere avvenuta nel rispetto della vigente normativa”. Non lascia spazio ad interpretazioni la sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che cancella uno dei provvedimenti-bandiera del Comune di Bologna, Città 30, che, tra le proteste dei tassisti e le lamentele di molti cittadini, ha ridotto il limite di velocità nel 70% delle strade cittadine. Il Tribunale, dunque, riconosce “la violazione dei limiti alla competenza regolatoria del Comune in materia di circolazione e sicurezza stradale, avendo, quest’ultimo, introdotto un nuovo limite di velocità generalizzato e non anche, così come consentito dalla legge, da applicarsi a singole strade presentanti caratteristiche peculiari rispetto ad ogni strada urbana”. Insomma, il punto è che Palazzo D’Accursio ha esteso il nuovo limite di velocità a molte strade cittadine senza motivare la scelta strada per strada, ma escludendo solo quelle a grande scorrimento, che è poi la critica avanzata fin dall’inizio dai contrari alla delibera. Il potere esercitato dal Comune “non può, nel caso di specie, ritenersi anche proporzionato, completo ed organico, avendo, di fatto, portato all’estensione di un generalizzato limite di velocità di 30 chilometri al 64% della rete stradale urbana, laddove ciò avrebbe dovuto avvenire limitatamente a specifiche strade, puntualmente individuate, interessate da condizioni di traffico o dalle altre condizioni e caratteristiche indicate nella direttiva numero 777 del 2006, tali da giustificare l’adozione della misura restrittiva”, spiega il Tar.

“Il risultato è dunque, un Piano particolareggiato in cui è stato individuato il perimetro della ‘Città 30’ e al suo interno le strade soggette al limite ordinario di 50 chilometri orari o superiore (in ragione della loro classificazione funzionale e delle caratteristiche geometriche delle sezioni stradali), con conseguente assoggettamento al limite di 30 chilometri orari di tutte le altre strade, così in concreto ribaltando la regola generale prevista dal codice della strada”, certifica il giudice. “Non vi è dubbio che l’adozione dei provvedimenti avversati sia stata preceduta da compiuti studi sulla situazione attuale della viabilità, sui risultati che possono essere raggiunti e sugli strumenti che consentirebbero di raggiungerli, ma ciò rappresenta qualcosa di diverso dall’esercizio di quel potere di regolazione della velocità che richiede che per ogni strada o gruppo di strade tra di loro collegate siano indagate ed evidenziate le specifiche condizioni che legittimano il limite più restrittivo”, insiste il Tar, che richiama anche la direttiva emanata dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a febbraio del 2024, per cercare di fermare Città 30, secondo la la quale “qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria, in quanto la regolazione della circolazione stradale deve essere operata in maniera capillare in ragione delle precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e degli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere”.

La direttiva, scrive il Tar, “non può costituire il riferimento, nel caso di specie, essendo stati i provvedimenti censurati adottati prima della sua emanazione”, ma “può, però, rilevare come elemento di prova del fatto che il ministero non ha modificato, in relazione all’applicazione dell’articolo 142 del Codice della strada, la ricostruzione del quadro dei poteri degli enti proprietari delle strade, che, nella fattispecie, non risulta essere rispettato”. (Vor/ Dire)