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Adiconsum spiega le nuove regole per i contratti: “Serve sempre la firma, anche solo digitale”

Chiara-Adele-CanginiStop all’acquisto telefonico, più o meno consapevole, di beni e servizi. Per considerare valido un contratto, infatti, non basta più il consenso vocale. Lo prevedono le nuove regole sui contratti di vendita e di servizi introdotte dal Dlgs 21 febbraio 2014 n. 21 ed entrate in vigore il 13 giugno scorso. «La norma prevede modificazioni sia ai contratti conclusi nei locali commerciali che a quelli conclusi fuori dagli stessi, a distanza, online e telefonicamente – spiega la responsabile provinciale Adiconsum Adele Chiara Cangini – Una delle novità più interessanti per i consumatori è che il contratto deve essere sempre firmato, anche in modalità digitale; pertanto il consenso vocale non è più sufficiente a considerare valido un contratto. Il termine per esercitare il diritto di recesso, le cui modalità devono essere rese esplicite al momento della firma, passa a 14 giorni. Il recesso deve essere dato in forma scritta, anche via fax o e-mail, purché vi sia una prova documentale dell’avvenuta dichiarazione di voler attuare il diritto di recesso». L’associazione consumatori della Cisl di Modena aggiunge che l’attenzione verso i contratti a distanza è dovuta al sempre più crescente uso delle nuove tecnologie nella sottoscrizione dei contratti. «Il principio è che, in un contratto concluso online, il consumatore deve essere avvisato in modo chiaro ed esplicito che al momento del click – conclude la responsabile provinciale Adiconsum – sorge per lui un vincolo contrattuale».

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